PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.

Art. 3.

      1. In attuazione di quanto previsto dal capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1 ed in conformità al dettato dell'articolo 10 della Costituzione, è riconosciuto il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni dei consigli comunali ai cittadini non appartenenti all'Unione europea che risiedono regolarmente in Italia da almeno cinque anni.
      2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, per il diritto di voto dei cittadini comunitari, attuate dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.